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Art. 50 del Regolamento sull’AI Obbligo di segnalazione dell’AI: cosa vale da agosto 2026.

Dal 2 agosto 2026 valgono gli obblighi di trasparenza del Regolamento sull’AI. Riguardano chatbot, immagini, video e audio generati dall’AI e determinati testi. Non tutto ciò che nasce con l’AI deve essere segnalato. Qui si spiega chi deve segnalare cosa.

Situazione a ottobre 2026, verificata sul testo del regolamento. Informazione generale, non consulenza legale.

Quattro obblighi nell’art. 50

  • Chatbot e assistenti (par. 1)

    Chi interagisce direttamente con un sistema di AI deve sapere che si tratta di AI, a meno che sia evidente. L’obbligo ricade sul fornitore, che deve progettare il sistema di conseguenza.

  • Marcatura leggibile da macchina (par. 2)

    L’AI generativa deve marcare i propri output di immagini, video, audio e testo come generati artificialmente, in formato leggibile da macchina. Sono escluse le funzioni puramente ausiliarie di editing che non alterano in modo sostanziale il contenuto.

  • Riconoscimento delle emozioni e categorizzazione biometrica (par. 3)

    I deployer devono informare le persone interessate dell’uso.

  • Deepfake e testi di interesse pubblico (par. 4)

    I deployer devono rendere noto che i contenuti sono stati generati o modificati artificialmente. Per opere artistiche, satiriche o di finzione basta un avviso che non disturbi l’opera. Per i testi l’obbligo decade se una persona li verifica e ne assume la responsabilità editoriale.

L’avviso deve essere dato al più tardi alla prima interazione o esposizione, in modo chiaro, distinto e accessibile (art. 50, par. 5).

In pratica Cosa significa per le aziende.

Sei casi che ricorrono in molte aziende.

  1. Chatbot sul sito web

    Deve dichiararsi come AI fin dall’inizio. Se lo ha fatto sviluppare appositamente e lo gestisce con il suo nome, questo obbligo lo assume lei stesso come fornitore.

  2. Immagini e video realistici generati dall’AI

    Se sembrano persone, luoghi o eventi reali e potrebbero essere scambiati per autentici, sono deepfake (art. 3, punto 60) e vanno contrassegnati. Le illustrazioni riconoscibilmente artificiali di norma non rientrano.

  3. Testi pubblicitari e descrizioni di prodotto

    L’obbligo per i testi vale solo per i testi che informano il pubblico su questioni di interesse pubblico. I comuni testi pubblicitari e commerciali, secondo la lettera del Regolamento, non rientrano.

  4. Articoli specialistici e comunicati stampa

    Se trattano temi di interesse pubblico e nascono senza controllo editoriale umano, vanno contrassegnati. Con verifica e responsabilità chiara l’obbligo decade.

  5. Strumenti di AI propri

    Se offre un sistema che genera immagini o testi, serve una marcatura leggibile da macchina. I sistemi già presenti sul mercato prima del 2 agosto 2026 hanno tempo fino al 2 dicembre 2026 (art. 111, par. 4).

  6. Analisi del sentiment nel servizio clienti

    I clienti vanno informati (par. 3). Tali sistemi sono inoltre considerati AI ad alto rischio. Per i dipendenti il riconoscimento delle emozioni è vietato.

Casi tipici a titolo di orientamento. Se un obbligo si applichi dipende dal singolo caso.

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Come si contrassegna

Il Regolamento non prescrive una formulazione precisa. L’avviso deve essere chiaro e distinto e comparire al più tardi al primo contatto. In pratica bastano per lo più frasi brevi e visibili:

  • Nella finestra di chat: «Sta scrivendo con un assistente AI.»
  • Sotto un’immagine o in un video: «Creato con l’AI.»
  • Per l’audio: un avviso parlato all’inizio.

La marcatura leggibile da macchina ai sensi del par. 2 spetta al fornitore e avviene sul piano tecnico, ad esempio con metadati o filigrane. Altre norme, ad esempio del diritto della concorrenza, possono richiedere avvisi aggiuntivi (art. 50, par. 6).

Sanzioni

Le violazioni dell’art. 50 possono essere punite con sanzioni fino a 15 milioni di euro o al 3 % del fatturato mondiale annuo, a seconda di quale importo sia più alto. Per le PMI si applica il più basso (art. 99, par. 4 e 6).

Come la aiutiamo

  • Segnalazione fin dall’inizio

    Quando costruiamo chatbot o strumenti di AI per lei, pianifichiamo avviso e marcatura fin dall’inizio. Maggiori informazioni su AI nel servizio clienti, chatbot AI e automazione dei processi.

  • Regole chiare nel team

    Nella sua policy AI stabiliamo quando il suo team contrassegna i contenuti generati con l’AI.

Per i casi limite, ad esempio nella pubblicità o nella stampa, consigliamo una verifica legale caso per caso.

Domande frequenti sull’obbligo di segnalazione

Da quando vale l’obbligo di segnalazione?

Dal 2 agosto 2026. Per i sistemi di AI generativa già presenti sul mercato prima, la marcatura leggibile da macchina vale dal 2 dicembre 2026 (art. 111, par. 4).

I testi generati dall’AI vanno contrassegnati?

Solo i testi destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, e nemmeno questi se una persona li verifica e ne assume la responsabilità editoriale (art. 50, par. 4).

Le immagini di AI vanno contrassegnate?

Immagini, video o contenuti audio realistici che possono sembrare autentici vanno dichiarati come deepfake. Indipendentemente da ciò, i fornitori di AI generativa marcano i propri output in formato leggibile da macchina.

L’obbligo di segnalazione vale anche per i privati?

No. Gli obblighi dei deployer non valgono per chi usa l’AI esclusivamente a titolo privato e non professionale (art. 2, par. 10).

Quale sanzione si rischia senza segnalazione?

Fino a 15 milioni di euro o al 3 % del fatturato mondiale annuo; per le PMI si applica l’importo più basso (art. 99, par. 4 e 6).

Vuole sapere cosa deve contrassegnare?

Ci scriva dove nella sua azienda nascono contenuti di AI. Le rispondiamo personalmente, senza costi e senza impegno.