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Fornitori e deployer A chi si applica l’AI Act e cosa devono fare i deployer.
Il Regolamento sull’AI distingue soprattutto tra fornitori, che sviluppano l’AI, e deployer, che la utilizzano. La maggior parte delle aziende è deployer. Gli obblighi dipendono da come usano l’AI.
Situazione a ottobre 2026, verificata sul testo del regolamento. Informazione generale, non consulenza legale.
Chi è chi
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Fornitore (art. 3, punto 3)
Sviluppa un sistema di AI, o lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome, anche per uso proprio e anche a titolo gratuito.
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Deployer (art. 3, punto 4)
Utilizza un sistema di AI sotto la propria responsabilità. È escluso solo l’uso puramente personale, non professionale.
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Importatori e distributori (art. 3, punti 6 e 7)
Portano nell’UE sistemi di AI da paesi terzi o li mettono a disposizione sul mercato.
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Persone interessate
Persone a cui viene applicata l’AI. Hanno tra l’altro diritto a una spiegazione di determinate decisioni prese con AI ad alto rischio (art. 86).
Dal punto di vista territoriale il Regolamento si applica ai fornitori che offrono nell’UE, ai deployer con sede nell’UE e ai fornitori e deployer fuori dall’UE quando i risultati della loro AI vengono utilizzati nell’UE (art. 2, par. 1).
Obblighi di tutti i deployer
- Promuovere l’alfabetizzazione in materia di AI dei dipendenti (art. 4).
- Non ricorrere a pratiche vietate (art. 5).
- Contrassegnare deepfake e determinati testi, informare in caso di riconoscimento delle emozioni (art. 50, par. 3 e 4).
- Protezione dei dati e altre leggi continuano a valere in parallelo (art. 2, par. 7).
Per l’uso di AI a basso rischio non esiste inoltre alcun obbligo di autorizzazione, notifica o registrazione.
L’alfabetizzazione in materia di AI ai sensi dell’art. 4 nel dettaglio
Art. 26 Obblighi aggiuntivi per l’AI ad alto rischio.
Chi utilizza AI ad alto rischio, ad esempio nella selezione del personale o nella verifica del merito creditizio, ha questi obblighi dal 2 dicembre 2027 (allegato III).
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Usare secondo la destinazione d’uso
Secondo le istruzioni d’uso del fornitore, con misure tecniche e organizzative adeguate (par. 1).
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Sorveglianza umana
Da parte di persone con la competenza, la formazione e l’autorità necessarie (par. 2).
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Dati di input adeguati
Nella misura in cui controlla i dati di input, devono essere pertinenti allo scopo e sufficientemente rappresentativi (par. 4).
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Monitorare e segnalare
Monitorare il funzionamento, segnalare rischi e incidenti gravi e sospendere l’uso in caso di rischio (par. 5).
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Conservare i log
Conservare per almeno sei mesi i log generati automaticamente, nella misura in cui sono sotto il suo controllo (par. 6).
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Informare i dipendenti
Prima dell’uso sul luogo di lavoro, informare i rappresentanti dei lavoratori e i dipendenti interessati (par. 7).
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Informare le persone interessate
Informare le persone quando un’AI ad alto rischio ai sensi dell’allegato III prende decisioni su di loro o aiuta a prenderle (par. 11).
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Collaborare con le autorità
Collaborare a tutte le misure delle autorità competenti (par. 12).
Organismi pubblici, fornitori privati di servizi pubblici e deployer di AI per la verifica del merito creditizio o per assicurazioni sulla vita e malattia devono inoltre svolgere una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali (art. 27).
ContattaciQuando il deployer diventa fornitore
- Appone il suo nome o il suo marchio su un sistema di AI ad alto rischio già presente sul mercato (art. 25, par. 1, lett. a).
- Modifica in modo sostanziale un sistema di AI ad alto rischio (art. 25, par. 1, lett. b).
- Cambia la destinazione d’uso di un sistema di AI in modo che diventi ad alto rischio, ad esempio quando un programma di AI generico dovrà selezionare candidature (art. 25, par. 1, lett. c).
- Fa sviluppare un sistema di AI appositamente per sé e lo mette in servizio con il proprio nome. Allora può essere fornitore anche senza vendere (art. 3, punti 3 e 11).
Per i sistemi senza rischio elevato gli obblighi aggiuntivi come fornitore restano contenuti, soprattutto la trasparenza ai sensi dell’art. 50, par. 1 e 2. Prima di costruire un sistema di AI per lei, chiariamo se, ai sensi del Regolamento sull’AI, la sua azienda è solo utilizzatrice (deployer) o diventa essa stessa fornitore, perché da questo dipendono i suoi obblighi.
Come la aiutiamo
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Utilizzatore o fornitore?
Esaminiamo con lei le sue applicazioni di AI e chiariamo dove la sua azienda è solo utilizzatrice (deployer) e dove diventa essa stessa fornitore. Maggiori informazioni sulla consulenza AI.
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Competenza e sorveglianza
Chiariamo con lei cosa devono sapere le persone che lavorano con l’AI o la supervisionano. Maggiori informazioni sulla consulenza AI.
Per le applicazioni ad alto rischio consigliamo inoltre una verifica legale caso per caso.
Domande frequenti su fornitori e deployer
A chi si applica l’EU AI Act?
A fornitori, deployer, importatori e distributori di sistemi di AI, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Sono coperte anche le aziende fuori dall’UE se la loro AI è offerta nell’UE o il suo risultato è utilizzato nell’UE (art. 2, par. 1).
Chi è considerato deployer di sistemi di AI secondo il Regolamento sull’AI?
Qualsiasi persona fisica o giuridica, autorità o organismo che utilizza un sistema di AI sotto la propria responsabilità, tranne nell’uso puramente personale, non professionale (art. 3, punto 4). Un’azienda che usa un programma di AI per il proprio lavoro è quindi deployer.
Siamo fornitori se usiamo l’AI solo internamente?
Se usa un programma già pronto, è deployer. Se fa sviluppare un sistema di AI su misura e lo mette in servizio con il proprio nome, può essere fornitore anche per un uso puramente interno.
L’EU AI Act vale anche per le piccole aziende?
Sì, non esiste una soglia dimensionale. Le PMI beneficiano però di agevolazioni, ad esempio massimali di sanzione più bassi (art. 99, par. 6) e sostegno nello sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di AI (art. 4, par. 2).
Quali obblighi hanno i deployer di AI a basso rischio?
Soprattutto l’alfabetizzazione in materia di AI ai sensi dell’art. 4, nessuna pratica vietata e, dove pertinente, la segnalazione ai sensi dell’art. 50. Non servono autorizzazioni né registrazioni.
Vuole chiarire il suo ruolo e i suoi obblighi?
Ci scriva quali applicazioni di AI usa o pianifica. Le rispondiamo personalmente, senza costi e senza impegno.